In nome della libertà by Paolo Del Debbio

In nome della libertà by Paolo Del Debbio

autore:Paolo Del Debbio
La lingua: ita
Format: azw3, epub, mobi
editore: EDIZIONI PIEMME
pubblicato: 2024-03-20T12:00:00+00:00


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Giustizia sostanziale e giustizia formale.

Giustizialismo e garantismo

Agli inizi degli anni Novanta, in piena Tangentopoli, si riaccese un vecchio dibattito che nella tradizione penalistica italiana liberale aveva occupato sempre un posto di rilievo: quello tra ciò che veniva definito «garantismo» e ciò che veniva definito «giustizialismo». Il garantismo è proprio della tradizione liberale, che, nell’ordinamento giuridico e anche nella pratica giuridica, conferisce un rilievo particolare alle garanzie giuridiche e politiche volte a riconoscere e tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli individui da qualsiasi abuso o arbitrio da parte di chi esercita il potere, magistratura compresa. Il giustizialismo indica l’atteggiamento di chi chiede che venga fatta giustizia nel modo più rapido possibile a carico dei colpevoli di determinati reati, con la tendenza ad applicare le norme della giustizia in modo troppo rigido e drastico e senza rispettare i passaggi come nella giustizia formale o garantismo.

Naturalmente il dibattito emerse perché ci fu chi sostenne che in quel periodo si fece un uso politico della giustizia: veniva sostenuto con ragione che risultasse perlomeno strano che fossero stati rasi al suolo praticamente tutti i partiti escluso l’allora Pds. Il dibattito poi continuò per almeno i due decenni successivi, e ancora oggi torna spesso alla ribalta. Riguardo alla tradizione penale liberale italiana – a partire dal suo maggiore esponente, Francesco Carrara (1805-1888) –, scrive il filosofo del diritto Mario Cattaneo, cattolico liberale: «La dottrina giuridica liberale è volta anzitutto a instaurare la sovranità impersonale della legge, e ad assicurare quindi il rispetto della legge da parte di tutti i poteri dello Stato; in particolare, essa tende a evitare a ogni costo il “despotismo giudiziario” e a stabilire il principio della rigida sottoposizione del giudice alla legge: il giudice, secondo la concezione liberale, deve applicare semplicemente la legge generale al caso concreto; e dalla sua attività deve esulare qualsiasi elemento di discrezionalità o, peggio, di arbitrio. È chiaro che una simile dottrina ha particolare importanza nel diritto penale, ciò perché il problema della pena tocca assai da vicino la sicurezza e la dignità dei cittadini e perché nel campo penale sono particolarmente negative le conseguenze dell’arbitrio giudiziale».

Il programma politico del ’94 si caratterizzò da subito per un’inequivoca scelta garantista: nessuna autorità poteva, per questioni di consenso popolare e di conseguente fretta nel raggiungere il risultato, tenere in poco conto gli aspetti fondamentali del procedimento e del suo merito. Questo sarebbe dovuto valere per tutti e in tutti i casi, anche in quello in cui gli imputati fossero dirigenti politici o dirigenti d’azienda.

In particolare, fu discusso l’uso della «carcerazione preventiva». Vogliamo citare a riguardo le idee di Francesco Carrara, che hanno ispirato tutta la tradizione penalistica liberale successiva: essendo per lui assolutamente centrale l’affermazione del carattere irrinunciabile della presunzione d’innocenza, risultano corollari di tale premessa il massimo rigore nella prova della colpevolezza, ma anche un’estrema cautela nell’uso della carcerazione preventiva. Carrara suggerisce, al fine di attenuarne il carattere «immorale», una serie di condizioni legittimanti il ricorso a un simile strumento: tra esse la sua utilizzazione nei



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